Viale delle Cascine 152/F, 56122 Pisa – Italia

050586111

05 Set 2019

Interruzione volontaria della gravidanza nei primi 90 giorni

La n.194/1978 è la legge che disciplina giuridicamente l’interruzione volontaria di gravidanza e norma la tutela sociale della maternità.

La prima distinzione che è riportata riguarda i casi in cui si possa interrompere la gravidanza nei primi 90 giorni e quelli in cui essa può essere effettuata dopo il 90 ° giorno.

Il primo è inserito nell’articolo 4. Esso riporta il caso in cui la donna si trovi in circostanze per cui la gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito 

Nell’articolo successivo, (art.5) si affronta l’ambito in cui le strutture sanitarie e consultori possano aiutare la donna a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione Volontaria della gravidanza. Ciò è particolarmente messo a fuoco nei casi in cui esistano motivazioni economiche o sociali o relative alla famiglia della gestante.
Sostenere la donna nelle sue scelte in questo periodo è l’obiettivo primario, offrendole consulenza, aiuti durante la gravidanza o dopo il parto.
Nel caso in cui la struttura sociosanitaria, o il medico di fiducia, riscontri condizioni particolari che rendano urgente l’intervento, viene rilasciato immediatamente alla donna un certificato di urgenza (esistono per esempio dei casi in cui la gravidanza può accelerare la evoluzione di alcuni tumori). 
Nel caso non si riscontrino elementi di urgenza, la donna viene sollecitata ad attendere 7 giorni dal momento della richiesta - una pausa di riflessione che scongiuri decisioni affrettate e poco ponderate -  e viene quindi rilasciato un certificato che consenta alla donna di procedere alla Interruzione Volontaria della gravidanza.

L’articolo 6 norma l’IVG oltre il 90° giorno come segue.

L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, può essere praticata:

  1. quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
  2. quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 regolano le casistiche di Aborto colposo, criminoso e doloso e le pene previste per tali reati. Questi articoli sono stati pensati principalmente con lo scopo di evitare pratiche di aborto illegale o condotto con procedure non corrette e non tutelate dall’assistenza di personale appositamente formato e specializzato. 

All’interno della legge 194 è disciplinata anche la obiezione di coscienza, sollevabile con preventiva dichiarazione da parte del personale sanitario o ausiliario. 

L’articolo 9 specifica però la necessità dell’intervento in caso di particolari circostanze che lo richiedano e quando la vita della donna sia in imminente pericolo e si rendano indispensabili le prestazioni sanitarie del personale addetto.

Uno spazio particolare, inoltre, è quello dell’art.21, che legifera a tutela della persone coinvolte. Esso specifica infatti che chiunque riveli notizie relative all’identità o l’identità stessa di chi ha fatto ricorso agli interventi previsti dalla legge 194, è punibile penalmente.

La ratio di questo articolo è pensata a protezione della donna e delle persone con lei coinvolte in queste circostanze, particolari e molto personali. 


Condividi: